Lo Statuto

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RICREATIVA CULTURALE

AMICI SICULY IN LIBERTA’

 

ART. 1

(Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “AMICI SICULY IN LIBERTA’ ” di seguito denominata associazione, che assume la forma giuridica di Associazione di promozione sociale del terzo settore, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale senza scopo di lucro.

L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale”, e l’acronimo ETS potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L’associazione assume come Marchio l’immagine, riportata in alto a sinistra al presente documento, dal quale assume la denominazione della stessa.

L’associazione assume come slogan l’immagine riportata in alto a destra al presente documento.

Le immagini di cui sopra, sono marchi di proprietà’ di terzi, dati in uso all’associazione, la quale potrà goderne per gli scopi statutari ed utilizzarli fino all’estinzione dell’associazione o revoca anticipata dell’utilizzo degli stessi.

Nel caso di revoca anticipata dell’utilizzo dei marchi,  l’associazione, dovrà necessariamente smettere di utilizzare gli stessi e cambiare denominazione all’associazione.

L’associazione può aderire ad altri Enti, Organismi, federazioni, confederazioni, Associazioni in tutto il territorio regionale, nazionale e internazionale, con fini convergenti agli scopi statutari. L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi a propri.

L’associazione ha sede legale in via  S. Marco, 95011 Calatabiano CT

Essa potrà istituire filiali, succursali e sedi secondarie anche in altre città d’Italia, nelle forme e con le deliberazioni per legge necessarie.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Ha durata illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Il Consiglio direttivo può deliberare l’eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di  terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è/sono:

  • f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

  • organizzare e favorire incontri, eventi, viaggi, tour, raduni, feste, sagre, spettacoli, attività culturali, sportive, ricreative, sociali e del tempo libero in genere ed azioni di solidarietà, anche on line attraverso canali internet e social,  a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, per creare occasione di incontro fra associati e simpatizzanti al fine di accrescimento della forza sociale e di promuovere il nostro territorio;
  • promuove il turismo in libertà , unendo camperisti, roulottisti, motociclisti e automobilisti anche con mezzi d’epoca, bikers, tendaroli, campeggiatori in genere etc.., che condividono la passione per il PleinAair, la libertà di fare,la gioia di vivere,il piacere di viaggiare, il desiderio di conoscere nuovi posti o persone e specialmente la voglia di stare insieme agli Amici attraverso lo svago ed il divertimento, valorizzando il nostro territorio di appartenenza quale e’ la Sicilia;
  • Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell’Associazione e di apportare progresso;
  • sociale nelle dinamiche di sviluppo locale.
  • favorire lo scambio di esperienze;
  • mantenere rapporti di amicizia fra quanti credono nella necessità di fare fronte comune, con raduni, incontri, eventi e viaggi, a quei problemi che lo stare insieme sicuramente facilita;
  • creare un centro on-line di documentazione tecnica, legale ed informativa dove tutti possono attingere e nello stesso tempo dare, al fine di rimuovere ostacoli burocratici di qualsiasi natura;
  • aiutare a risolvere i problemi individuali e collettivi per una completa sicura e piacevole vita all’aria aperta sia nelle città sia a contatto con la natura;
  • promuovere ogni sorta di studi e di ricerche a carattere culturale e turistico, mediante notiziario online e l’utilizzo dei social;
  • collaborare con Enti ed Istituti pubblici, privati, turistici, sportivi, culturali di città italiane e straniere, al fine di sviluppare e facilitare sempre più il libero turismo, per una completa sicura e piacevole vita all’aria aperta;
  • promuovere tutte le strutture ricettive, da gestire direttamente per i propri associati o in collaborazione con enti pubblici o privati;
  • Promuovere campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione per incrementare il turismo itinerante
  • Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia o all’estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante e all’aria aperta nelle sue diverse forme anche per la gestione e realizzazione di nuove strutture finalizzate all’ospitalità di utenti
  • provenienti da altre zone a scopo turistico;

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, accedere a finanziamenti pubblici e privati, mutui e finanziamenti a tasso agevolato e a fondo perduto, partecipare a bandi e gare, avvalersi di agevolazioni fiscali, stipulare convenzioni commerciali al fine di ottenere vantaggi per i propri associati e/o tesserati, in tutto il territorio nazionale, per il miglior raggiungimento dei propri fini.L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente e svolgere tutte le attivita’ strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Sicilia, ma puo’ operare nell’intero territorio nazionale ed internazionale.

ART. 6

(Associati)

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o associazioni senza scopo di lucro.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione, e/o l’esclusione, all’associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 90 giorni, motivandola.

La domanda di ammissione verrà formalizzata compilando e firmando l’apposito modulo anche in via informatica. I dati saranno conservati in conformità alla legge sulla privacy.

Nello stesso modulo l’associato autorizza l’Associazione a pubblicare o rendere pubbliche immagini che ritraggono lui e/o il suo nucleo famigliare durante iniziative svolte dalla stessa.

Tutti gli associati dovranno essere dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Per irreprensibile deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell’Associazione o degli associati.

L’associato è tenuto a comunicare all’Organo di Amministrazione variazioni delle proprie generalità.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Gli associati si dividono in:

  1. fondatori: sono associati fondatori coloro i quali hanno costituito l’Associazione presenti nell’atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo. Ad essi e’ riconosciuta tale qualifica per tutta la durata dell’associazione, fino alla sua estinzione o dimissione degli stessi. Nessun organo puo’ radiarli, espellerli o escluderli dall’associazione;
  2. Ordinari: sono associati ordinari coloro i quali, previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione compreso i loro familiari residenti;
  3. Onorari: sono quelli che per la frequentazione dell’Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso e morosità.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

  • eleggere il Consiglio Direttivo e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

 e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • rispettare tutti i membri dell’associazione, mantenere e far mantenere un comportamento da buon padre di famiglia, senza destabilizzare l’armonia dell’associazione;

versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione, morosità.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta, o telematica al Consiglio Direttivo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione.

L’esclusione è prevista quando l’ associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione o malumori all’interno della stessa.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato.

Il decesso dell’ associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio direttivo
  • Presidente

ART. 11

(L’assemblea )

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto voto attivo e passivo, e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce  all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre  associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec, canali ufficiali social, e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dalla metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Non E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche  associate.

Dura in carica per n. tre anni  e i suoi componenti possono essere rieletti per n. tre mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione;
  • nomina presidente, vicepresidente;
  • nomina il segretario con funzioni di tesoriere, salvo la presenza di due figure
  • distinte, in questo ultimo caso, il tesoriere coadiuva il segretario;
  • nomina i soci onorari
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stilare e/o modificare il regolamento interno;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
  • Assume personale;
  • adotta le modifiche dello Statuto che si rendessero necessarie per adeguamento

alle leggi e normative del Terzo Settore.

L’organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere

determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo

delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

b) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al presente Statuto;

c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste

dal presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel

precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non

eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in

carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se

confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il

Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della

prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del

mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’assemblea i consiglieri

cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si

intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà

convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una

nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo  a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente resta in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 90 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • versamenti eseguiti dai fondatori originari;
  • quote associative e tesserati;
  • contributi pubblici e privati;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi incontri, manifestazioni e similari;
  • Sponsorizzazioni;
  • donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
  • erogazioni liberali e oblazioni effettuati da privati, imprese etc;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • contributi di organismi internazionali;
  • redditi derivanti dal proprio patrimonio;
  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive.

I fondi sono depositati presso la cassa o l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; richiesta ed utilizzo di carte di debito e di credito; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione redigerà apposito rendiconto da cui risultino,  le entrate e le spese sostenute, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

tutti i beni mobili ed immobili di cui l’Associazione sia proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità, costituiscono il patrimonio.

Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 21

(I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il  personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ad eventuali regolamenti interni stilati dal consiglio direttivo ed alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

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